Gentile prof.ssa Summa, egregio avv. Tirini
in riferimento alle richieste emerse durante il CdI del 22 u.s, ci teniamo a far presente che il Testo Unico prevede che sia l’Assemblea del Comitato dei genitori a darsi un regolamento, il quale deve poi essere messo a disposizione del Consiglio di Istituto affinché possa prenderne visione.
Il Comitato, sempre secondo il Testo Unico, nasce come espressione della volontà dei rappresentanti e non necessita, per la sua costituzione, di procedure o forme particolari. Inoltre, essendo esso un organismo riconosciuto dalla legge non è sottoposto ad alcuna autorizzazione o riconoscimento al fine di legittimare la propria esistenza. Infatti il Comitato è un organismo riconosciuto dall’art. 15 comma 2 del DLgs 297/94 la cui costituzione è subordinato alla sola volontà dei genitori. Come per l’Assemblea esso ha diritto di esistere in sé e non può avere altra sede che la scuola stessa cui fa riferimento.
Ci teniamo inoltre a far presente che lo Statuto del Comitato è stato voluto e redatto proprio per stabilirne le regole di funzionamento e per manifestare la chiara volontà dei rappresentanti di costituirlo.
Infine abbiamo esplorato la questione Regolamento/Statuto e abbiamo scoperto che la questione di fatto non ha rilevanza in quanto ciò che conta davvero è che esso – Statuto o Regolamento – sia stato correttamente inviato in visione al Consiglio di Istituto, così come prevede la legge e come é stato del resto fatto.
Anche qui la sua legittimazione non è sottoposta ad alcuna approvazione o riconoscimento, in quanto non richiesto dalla legge.
La norma è chiara: solo i rappresentanti possono esprimere la volontà di costituire il Comitato e quando ciò avvenga è la legge che ne riconosce l’esistenza, senza altri passaggi.
Naturalmente si dovrà concordare con la Dirigente l’eventuale richiesta dei locali per le riunioni, che però non possono essere negati giacché il diritto di riunirsi è riconosciuto ai genitori dal dlgs 297/94 http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html :
Art. 12 – Diritto di assemblea
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Inoltre il DPR 567/96 http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/pom.html ha rafforzato questo diritto estendendolo anche all’associazionismo.”
Ci scusiamo per la noia burocratica che siamo costretti a infliggervi ma abbiamo ritenuto doveroso farlo al fine di condividere i risultati della piccola ricerca sul campo che abbiamo fatto in questi giorni.
Cordiali saluti
Il Comitato Semplicemente Longhena
Il presidente
Anna Maria Angradi
QUESTA COMINCAZIONE è STATA INVIATA
C.A. Presidente CdI dell’I.C. 8
Avv. Marco Tirini
Dirigente Scolastica dell’I.C. 8
Prof.ssa Ivana Summa
p.c. Genitori iscritti al CGSL
statuto_regolamento-cgsl