Testo integrale legge 169/08 (riforma della scuola)

DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 204 del 1 settembre 2008), coordinato con la legge di conversione n. 169 del 30 ottobre 2008 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università». (GU n. 256 del 31-10-2008)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate nel video tra i segni ((…)) A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Cittadinanza e Costituzione 1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia. (( 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresi’ attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.)) 2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

–  Si  riporta  il  testo  dell’art. 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante:
«Norme   in   materia   di   autonomia   delle  istituzioni
scolastiche,  ai  sensi  dell’art.  21 della legge 15 marzo
1997, n. 59»:
«Art. 11 (Iniziative finalizzate all’innovazione). – 1.
Il  Ministro  della  pubblica istruzione, anche su proposta
del  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione, del
Servizio  nazionale per la qualita’ dell’istruzione, di una
o  piu’  istituzioni  scolastiche,  di  uno o piu’ Istituti
regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamenti
educativi,  di  una o piu’ Regioni o enti locali, promuove,
eventualmente   sostenendoli   con  appositi  finanziamenti
disponibili   negli   ordinari  stanziamenti  di  bilancio,
progetti  in  ambito nazionale, regionale e locale, volti a
esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione
fra   sistemi   formativi,  i  processi  di  continuita’  e
orientamento.  Riconosce  altresi’  progetti  di iniziative
innovative    delle    singole    istituzioni   scolastiche
riguardanti  gli ordinamenti degli studi quali disciplinati
ai  sensi  dell’art.  8.  Sui  progetti  esprime il proprio
parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2.  I  progetti  devono  avere una durata predefinita e
devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati
devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla
base  dei quali possono essere definiti nuovi ((curricoli))
e  nuove  scansioni  degli  ordinamenti degli studi, con le
procedure   di   cui   all’art.  8.  Possono  anche  essere
riconosciute  istituzioni scolastiche che si caratterizzano
per l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione.
3.  Le  iniziative  di  cui  al  comma 1 possono essere
elaborate  e attuate anche nel quadro di accordi adottati a
norma  dell’art.  2,  commi  203 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
4.  E’ riconosciuta piena validita’ agli studi compiuti
dagli  alunni  nell’ambito delle iniziative di cui al comma
1,  secondo  criteri  di corrispondenza fissati con decreto
del  Ministro  della  pubblica  istruzione  che  promuove o
riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca
dei  relativi  decreti,  le  specificita’  ordinamentali  e
organizzative  delle scuole riconosciute ai sensi dell’art.
278,  comma  5,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.».

Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti 1. Fermo restando quanto previsto dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. (( 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari.)) 2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ ((effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.)) 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del comportamento ((al voto inferiore a sei decimi,)) nonche’ eventuali modalita’ applicative del presente articolo.

Riferimenti normativi:

–  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998,  n.  249,  e  successive  modificazioni  concerne  il
«Regolamento  recante  lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria».
– Si  riportano i commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge
30  dicembre  2004,  n.  311  recante: «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«28.  Fermo  restando quanto previsto ai commi 26 e 27,
al fine di promuovere lo sviluppo economico, e’ autorizzata
la  spesa  di  euro  201.500.000  per  l’anno 2005, di euro
176.500.000  per  l’anno  2006  e  di  euro 170.500.000 per
l’anno  2007  per  la  concessione di contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e
i  beni  culturali,  e  comunque  a  promuovere lo sviluppo
economico  e  sociale  del  territorio. Possono accedere ai
contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari
nei  rispettivi  territori per il risanamento e il recupero
dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali.
29.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, con
decreto  da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  individua, in
coerenza  con  apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
interventi  e gli enti destinatari dei contributi di cui al
comma  28.  All’attribuzione  dei  contributi  provvede  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
deroga  alle  disposizioni di cui all’art. 3, comma 12, del
decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425.  I
contributi  che,  alla  data del 31 agosto di ciascun anno,
non  risultino  impegnati dagli enti pubblici sono revocati
per  essere  riassegnati  secondo  la  procedura  di cui al
presente  comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
devono  produrre  annualmente,  per la stessa finalita’, la
dichiarazione di assunzione di responsabilita’ in ordine al
rispetto  del  vincolo  di  destinazione  del finanziamento
statale.  Ai fini dell’erogazione del finanziamento, l’ente
beneficiario  trasmette  entro  il  30 settembre di ciascun
anno  apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
lo schema stabilito dal predetto decreto.

Art. 3. Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti 1. Dall’ anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite ((sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate)) con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. (( 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimita’, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.)) 2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite ((nonche la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.)) (( 3. Nella scuola secondaria di primo grado,)) sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, ((con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,)) un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. (( 3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e’ sostituito dal seguente:) )) (( «4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».)) (( 4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e’ abrogato.)) 5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, ((tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita’ degli alunni,)) e sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente articolo.

Riferimenti normativi:

– Si  riporta  il  testo del comma 2 dell’art. 17 della
legge   23   agosto   1988,   n.  400  recante  «Disciplina
dell’attivita’  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della  Repubblica,  autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
regolatrici  della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme  vigenti,  con  effetto  dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».

Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria 1. Nell’ambito degli obiettivi di ((razionalizzazione)) di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti ((previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64)) e’ ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche ((della scuola primaria)) costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu’ ampia articolazione del tempo-scuola. (( 2. Con apposita sequenza contrattuale e’ definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento)) stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. (( 2-bis. Per la realizzazione delle finalita’ previste dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalita’ di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalita’ di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) (( 2-ter- La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.))

Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo dell’art. 64 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge  6  agosto 2008 n. 133 recante: «Disposizioni urgenti
per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria.»:
«Art.  64  (Disposizioni  in  materia di organizzazione
scolastica).  –  1.  Ai fini di una migliore qualificazione
dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
professionale  del personale docente, a decorrere dall’anno
scolastico  2009/2010,  sono  adottati  interventi e misure
volti   ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto  il
rapporto  alunni/  docente,  da  realizzare  comunque entro
l’anno  scolastico  2011/2012,  per un accostamento di tale
rapporto  ai  relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita’ relative agli alunni diversamente abili.
2.  Si  procede, altresi’, alla revisione dei criteri e
dei  parametri  previsti per la definizione delle dotazioni
organiche   del   personale   amministrativo,   tecnico  ed
ausiliario  (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel triennio
2009-2011  una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza  numerica  della dotazione organica determinata
per  l’anno  scolastico  2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati,  detto decremento non deve essere inferiore ad
un  terzo  della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando  quanto  disposto  dall’art.  2,  commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3.  Per  la  realizzazione delle finalita’ previste dal
presente    articolo,    il    Ministro    dell’istruzione,
dell’universita’   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
Ministro   dell’economia   e   delle  finanze,  sentita  la
Conferenza   unificata   di  cui  all’art.  8  del  decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n. 281 e previo parere delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per le
conseguenze  di  carattere  finanziario,  predispone, entro
quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  un  piano  programmatico  di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle
risorse  umane  e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4.  Per  l’attuazione  del piano di cui al comma 3, con
uno  o piu’ regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da  assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui  al  comma  3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti,  ai  sensi  dell’art. 17, comma 2, della legge 23
agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
dell’istruzione,   dell’universita’   e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro  dell’economia e delle finanze,
sentita  la  Conferenza  unificata di cui al citato decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni   legislative  vigenti,  si  provvede  ad  una
revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione  ed accorpamento delle classi di
concorso,  per  una maggiore flessibilita’ nell’impiego dei
docenti;
b) ridefinizione  dei  curricoli  vigenti nei diversi
ordini  di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani   di   studio   e  dei  relativi  quadri  orari,  con
particolare    riferimento    agli   istituti   tecnici   e
professionali;
c) revisione   dei  criteri  vigenti  in  materia  di
formazione delle classi;
d) rimodulazione      dell’attuale     organizzazione
didattica  della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione  dei criteri e dei parametri vigenti per
la   determinazione  della  consistenza  complessiva  degli
organici  del  personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico
dei  centri  di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione  di criteri, tempi e modalita’ per
la    determinazione   e   articolazione   dell’azione   di
ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
nell’ambito   delle   risorse  disponibili  a  legislazione
vigente,   l’attivazione  di  servizi  qualificati  per  la
migliore fruizione dell’offerta formativa;
f-ter) nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento degli
istituti  scolastici  aventi  sede  nei  piccoli comuni, lo
Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali possono prevedere
specifiche  misure  finalizzate  alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis.  Ai  fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi   di   razionalizzazione   dell’attuale   assetto
ordinamentale  di  cui  al comma 4, nell’ambito del secondo
ciclo   di  istruzione  e  formazione  di  cui  al  decreto
legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo
di  ottimizzare  le  risorse disponibili, all’art. 1, comma
622,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, le parole da
«Nel  rispetto  degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L’obbligo di
istruzione  si  assolve  anche nei percorsi di istruzione e
formazione  professionale  di  cui  al Capo III del decreto
legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa  a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi    sperimentali   di   istruzione   e   formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter.  Le  procedure  per  l’accesso  alle  Scuole  di
specializzazione  per  l’insegnamento  secondario  attivate
presso  le  universita’  sono sospese per l’anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di’ cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell’istruzione,
dell’universita’  e  della  ricerca,  compresi  i dirigenti
scolastici,  coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui  al  presente  articolo,  ne  assicurano  la compiuta e
puntuale  realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento degli
obiettivi  prefissati,  verificato  e  valutato  sulla base
delle  vigenti  disposizioni  anche  contrattuali, comporta
l’applicazione  delle  misure connesse alla responsabilita’
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6.  Fermo restando il disposto di cui all’art. 2, commi
411   e   412,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
dall’attuazione  dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del presente
articolo,  devono  derivare  per  il  bilancio  dello Stato
economie  lorde  di  spesa,  non inferiori a 456 milioni di
euro  per  l’anno  2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno
2010,  a  2.538  milioni  di euro per l’anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
6-bis.  I  piani di ridimensionamento delle istituzioni
scolastiche,  rientranti  nelle  competenze delle regioni e
degli  enti  locali, devono essere in ogni caso ultimati in
tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi
di  razionalizzazione  della  rete  scolastica previsti dal
presente  comma,  gia’  a  decorrere  dall’anno  scolastico
2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura
di  cui  all’art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.
131,   su  proposta  del  Ministro  dell’economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro per i
rapporti  con  le  regioni,  diffida  le regioni e gli enti
locali  inadempienti  ad  adottare,  entro quindici giorni,
tutti  gli  atti amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei  a  garantire  il  conseguimento  degli obiettivi di
ridimensionamento  della  rete scolastica. Ove le regioni e
gli  enti  locali  competenti  non  adempiano alla predetta
diffida,   il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
sentito  il Ministro per i’ rapporti con le regioni, nomina
un  commissario  ad  acta. Gli eventuali oneri derivanti da
tale  nomina  sono  a  carico  delle  regioni  e degli enti
locali.
7.   Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di
controllo  e verifica in capo al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’   e   della   ricerca   e   al   Ministero
dell’economia  e  delle finanze, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri e’ costituito, contestualmente
all’avvio  dell’azione programmatica e senza maggiori oneri
a  carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria    composto   da   rappresentanti   del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo
di  monitorare  il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
segnalando  eventuali  scostamenti per le occorrenti misure
correttive.  Ai  componenti  del  Comitato non spetta alcun
compenso ne’ rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli
obiettivi  di  risparmio  di  cui al comma 6, si applica la
procedura  prevista  dall’art.  1,  comma  621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9.  Una  quota  parte delle economie di spesa di cui al
comma  6  e’  destinata,  nella misura del 30 per cento, ad
incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
iniziative  dirette  alla  valorizzazione  ed allo sviluppo
professionale  della  carriera del personale della Scuola a
decorrere  dall’anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
conseguiti   per   ciascun  anno  scolastico.  Gli  importi
corrispondenti  alle  indicate  economie  di  spesa vengono
iscritti  in  bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato   di   previsione   del   Ministero   dell’istruzione
dell’universita’  e  della  ricerca,  a decorrere dall’anno
successivo    a    quello    dell’effettiva   realizzazione
dell’economia  di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili in
gestione  con  decreto  del Ministero dell’economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell’istruzione,
dell’universita’  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
verifica  dell’effettivo  ed  integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».

Art 5. Adozione dei libri di testo 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore ((si e’ impegnato)) a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, ((salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento)) da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene ((nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.)) 11 dirigente scolastico vigila affinche’ le delibere ((dei competenti organi scolastici)) concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.

Riferimenti normtivi:

– Si riporta il testo dell’art. 15 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti
per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria:
«Art.  15  (Costo dei libri scolastici). – 1. A partire
dall’anno   scolastico   2008-2009,   nel   rispetto  della
normativa  vigente  e  fatta  salva  l’autonomia  didattica
nell’adozione  dei  libri  di  testo  nelle  scuole di ogni
ordine  e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica
esistente,  i competenti organi individuano preferibilmente
i  libri  di  testo disponibili, in tutto o in parte, nella
rete  internet.  Gli studenti accedono ai testi disponibili
tramite   internet,  gratuitamente  o  dietro  pagamento  a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2.  Al  fine  di  potenziare  la  disponibilita’  e  la
fruibilita’,  a  costi  contenuti  di  testi,  documenti  e
strumenti  didattici  da parte delle scuole, degli alunni e
delle   loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,  a
decorrere  dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo
per  le  scuole  del primo ciclo dell’istruzione, di cui al
decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n. 59, e per gli
istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
versioni  a  stampa,  on  line  scaricabile  da internet, e
mista.   A   partire  dall’anno  scolastico  2011-2012,  il
collegio    dei   docenti   adotta   esclusivamente   libri
utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet
o   mista.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  relative
all’adozione   di   strumenti   didattici  per  i  soggetti
diversamente abili.
3.  I  libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
delle  Indicazioni  nazionali dei piani di studio e possono
essere  realizzati  in sezioni tematiche, corrispondenti ad
unita’  di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili
di  successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sono determinati:
a)   le  caratteristiche  tecniche dei libri di testo
nella  versione  a  stampa, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo
nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria
e  i  tetti  di  spesa  dell’intera  dotazione libraria per
ciascun  anno  della scuola secondaria di I e II grado, nel
rispetto    dei    diritti   patrimoniali   dell’autore   e
dell’editore.
4. Le Universita’ e le Istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
di cui ai commi 1, 2 e 3.».

(( Art. 5-bis. Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento 1. Nei termini e con le modalita’ fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. 2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. 3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva e’ sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e’ disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.))

Riferimenti normativi:

– Si  riporta  il testo dei commi 605 e 607 dell’art. 1
della    legge   27 dicembre   2006,   n.   296,   recante:
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«605.  Per  meglio  qualificare  il ruolo e l’attivita’
dell’amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
maggiore     efficacia    ed    efficienza    al    sistema
dell’istruzione,  con uno o piu’ decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel   rispetto   della   normativa   vigente,   la
revisione,  a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei
criteri  e  dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilita’ dell’amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire  ai  dirigenti  responsabili,  articolati  per i
diversi  ordini  e  gradi  di  scuola  e le diverse realta’
territoriali,  in  modo  da  incrementare  il  valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi’,   alla  revisione  dei  criteri  e  parametri  di
riferimento   ai   fini  della  riduzione  della  dotazione
organica   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione  e  al  contrasto  degli  insuccessi scolastici
attraverso  la  flessibilita’ e l’individualizzazione della
didattica,  anche  al  fine  di  ridurre  il fenomeno delle
ripetenze;
b) il  perseguimento  della sostituzione del criterio
previsto  dall’art.  40,  comma 3,  della legge 27 dicembre
1997,    n.   449,   con   l’individuazione   di   organici
corrispondenti  alle  effettive  esigenze rilevate, tramite
una  stretta  collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
scolastiche,  attraverso  certificazioni  idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c)   la   definizione   di  un  piano  triennale  per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007/2009, da verificare annualmente, d’intesa con
il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  e  con  la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione  pubblica,  circa  la  concreta fattibilita’ dello
stesso,  per  complessive  150.000  unita’, al fine di dare
adeguata  soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne  la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu’
funzionali  gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad  abbassare  l’eta’  media del personale docente. Analogo
piano  di  assunzioni  a tempo indeterminato e’ predisposto
per  il  personale  docente.  Analogo piano di assunzioni a
tempo   indeterminato   e’  predisposto  per  il  personale
amministrativo,    tecnico   ed   ausiliario   (ATA),   per
complessive 30.000 unita’. Le nomine disposte in attuazione
dei  piani  di cui alla presente lettera sono conferite nel
rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di  cui  all’art.  39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449.  Contestualmente all’applicazione del piano
triennale,  il  Ministro della pubblica istruzione realizza
un’attivita’  di  monitoraggio  sui  cui  risultati,  entro
diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   legge,  riferisce  alle  competenti  Commissioni
parlamentari,  anche al fine di individuare nuove modalita’
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali  sistemi  di  reclutamento  del  personale docente,
nonche’  di  verificare,  al fine della gestione della fase
transitoria,   l’opportunita’   di  procedere  a  eventuali
adattamenti  in  relazione  a  quanto  previsto nei periodi
successivi.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore
della  presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di cui
all’art.   1   del  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n.  143,  sono  trasformate  in graduatorie ad esaurimento.
Sono  fatti  salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da  effettuare  per il biennio 2007-2008 per i docenti gia’
in   possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva  del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano,  alla data di entrata in vigore della presente
legge,  i  corsi  abilitanti  speciali indetti ai sensi del
predetto  decreto-legge  n.  97 del 2004, i corsi presso le
scuole   di  specializzazione  all’insegnamento  secondario
(SISS),  i  corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo  didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in  Scienza  della formazione primaria. La predetta riserva
si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del titolo di
abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione   (CNPI),  e’  successivamente  disciplinata  la
valutazione  dei  titoli  e dei servizi dei docenti inclusi
nelle  predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri  concorsi  per  esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione   del   piano   per  l’assunzione  a  tempo
indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
presente  lettera, e’ abrogata con effetto dal 1° settembre
2007  la  disposizione  di  cui  al punto B.3), lettera h),
della   tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata  al
decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E’ fatta
salva  la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente  alla  predetta  data. Ai docenti in possesso
dell’abilitazione  in educazione musicale, conseguita entro
la  data  di  scadenza  dei  termini per l’inclusione nelle
graduatorie  permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi  del  requisito di servizio di insegnamento che, alla
data  di  entrata  in  vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124,  erano  inseriti  negli elenchi compilati ai sensi del
decreto  del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del
3 maggio  1996,  e’  riconosciuto il diritto all’iscrizione
nel  secondo  scaglione  delle  graduatorie  permanenti  di
strumento musicale nella scuola media previsto dall’art. 1,
comma 2-bis,  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n.  255,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n.  333.  Sono  comunque  fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato  gia’  effettuate  su  posti  della  medesima
classe   di  concorso.  Sui  posti  vacanti  e  disponibili
relativi   agli  anni  scolastici  2007/2008,  2008/2009  e
2009/2010,  una  volta  completate  le  nomine  di  cui  al
comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato   alle   prove   concorsuali   della  procedura
riservata  bandita  con decreto del Ministro della pubblica
istruzione   3 ottobre   2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  –  4ª serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006,
che  abbiano  completato  la relativa procedura concorsuale
riservata,  alla  quale  siano  stati  ammessi  per effetto
dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
idonei  e  non  nominati  in  relazione al numero dei posti
previsti  dal bando. Successivamente si procede alla nomina
dei   candidati   che   abbiano   partecipato   alle  prove
concorsuali  delle  procedure riservate bandite con decreto
dirigenziale  17 dicembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002
e  con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
abbiano  superato  il  colloquio  di ammissione ai corsi di
formazione  previsti  dalle  medesime  procedure, ma non si
siano  utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la  partecipazione  agli  stessi corsi di formazione. Detti
candidati  possono  partecipare  a  domanda  ad un apposito
periodo  di  formazione  e sono ammessi a completare l’iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi,  inserendosi  nelle  rispettive graduatorie dopo gli
ultimi  graduati.  L’onere  relativo al corso di formazione
previsto  dal  precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti  degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia di
assunzioni  di  cui  all’art.  39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre  1997,  n. 449, sono conferite secondo l’ordine
di  indizione  delle  medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria  del  concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale  17 dicembre  2002  sono,  altresi’, inseriti,
ulteriormente   in   coda,  coloro  che  hanno  frequentato
nell’ambito   della   medesima   procedura   il   corso  di
formazione,  superando  il  successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
d) l’attivazione,   presso   gli   uffici  scolastici
provinciali,  di attivita’ di monitoraggio a sostegno delle
competenze  dell’autonomia  scolastica  relativamente  alle
supplenze   brevi,   con   l’obiettivo  di  ricondurre  gli
scostamenti piu’ significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai   fini  della  compiuta  attuazione  di  quanto
previsto  dall’art.  1,  comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l’adozione di un piano biennale di formazione
per  i  docenti  della scuola primaria, da realizzare negli
anni  scolastici  2007/2008  e  2008/2009,  finalizzato  al
conseguimento     delle     competenze    necessarie    per
l’insegnamento  della  lingua  inglese. A tale fine, per un
rapido conseguimento dell’obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il   miglioramento  dell’efficienza  ed  efficacia
degli  attuali  ordinamenti  dell’istruzione  professionale
anche   attraverso  la  riduzione,  a  decorrere  dall’anno
scolastico  2007/2008,  dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita’, di piu’
elevata  professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio).».
«607.  La tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  4 giugno  2004,  n.  143,  e
successive  modificazioni,  e’  ridefinita  con decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito il CNPI. Il
decreto    e’    adottato,    a   decorrere   dal   biennio
2007/2008-2008/2009,   in   occasione  degli  aggiornamenti
biennali  delle  graduatorie permanenti di cui all’art. 401
del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 16 aprile
1994,  n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve
le  valutazioni  dei titoli conseguiti anteriormente e gia’
riconosciuti   nelle  graduatorie  permanenti  relative  al
biennio    2005/2006-2006/2007.    Sono    ridefinite,   in
particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei
titoli  previsti  dal punto C.11) della predetta tabella, e
successive  modificazioni.  Ai  fini di quanto previsto dal
precedente  periodo,  con  il  decreto  di  cui al presente
comma sono     definiti    criteri    e    requisiti    per
l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi.».

Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria 1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ((e successive modificazioni,)) comprensivo della valutazione delle attivita’ di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento ((nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.)) 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

– Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell’art. 3 della
legge  19 novembre  1990,  n.  341, recante: «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»:
«Art. 3 (Diploma di laurea). – 1. (Omissis).
2.  Uno  specifico  corso  di laurea, articolato in due
indirizzi,  e’  preordinato  alla  formazione  culturale  e
professionale   degli  insegnanti,  rispettivamente,  della
scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce  titolo  necessario,  a  seconda dell’indirizzo
seguito,  ai  fini  dell’ammissione  ai concorsi a posti di
insegnamento   nella   scuola   materna   e   nella  scuola
elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell’indirizzo per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della
scuola elementare costituisce altresi’ titolo necessario ai
fini  dell’ammissione  ai concorsi per l’accesso a posti di
istitutore  o  istitutrice nelle istruzioni educative dello
Stato.   I  concorsi  hanno  funzione  abilitante.  Ai  due
indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
interessati;  per  il funzionamento dei predetti corsi sono
utilizzati   le  strutture  e,  con  il  loro  consenso,  i
professori ed i ricercatori di tutte le facolta’ presso cui
le necessarie competenze sono disponibili.».

Art 7. Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia 1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l’accesso alle ((scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,)) di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che ((superano ))il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attivita’ professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita’ didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

(( Art. 7-bis. Provvedimenti per la sicurezza delle scuole 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e’ destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e’ ricompreso. 2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse gia’ assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall’art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche’ quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente. 3. La revoca di cui al comma 2 e’ disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalita’, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione, e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa e’ disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalita’, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilita’ di eseguire le opere. 5. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare critica sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata. 6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata. 7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro conpetente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.))

Riferimenti normativi:

– Si  riporta  il testo del comma 21 dell’art. 80 della
legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«21.   Nell’ambito   del  programma  di  infrastrutture
strategiche  di  cui  alla  legge 21 dicembre 2001, n. 443,
possono  essere  ricompresi  gli interventi straordinari di
ricostruzione  delle  aree danneggiate da eventi calamitosi
ed e’ inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
degli  edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che  insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di    concerto    con    il    Ministro    dell’istruzione,
dell’universita’  e  della  ricerca, presenta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il  predetto  piano  straordinario  al CIPE che, sentita la
Conferenza   unificata   di  cui  all’art.  8  del  decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, ripartisce una quota
parte  delle  risorse  di  cui  all’art. 13, comma 1, della
legge  1° agosto  2002,  n.  166,  tenuto  conto  di quanto
stabilito  dall’art.  3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Al predetto piano straordinario e’ destinato un importo non
inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all’art. 13,
comma 1,  della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano
disponibili al 1° gennaio 2004.».
– Si  riporta  il  testo dell’art. 11 del decreto-legge
1° luglio 1986, n. 318, recante: «Provvedimenti urgenti per
la  finanza  locale»,  convertito, con modificazione, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488:
«Art.  11  (Edilizia  scolastica). – 1. Tra le opere di
edilizia  scolastica  previste  dall’art. 2, comma secondo,
lettera c),   n.  2),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15 gennaio  1972,  n.  8, sono compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte.
2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e’  autorizzata a
concedere  mutui ai comuni e alle province per un ammontare
complessivo  di  2.000,  1.000  e  1.000  miliardi di lire,
rispettivamente,   negli   anni   1986,  1987  e  1988,  da
destinare:
a) quanto  a  1.200,  600  e  600  miliardi  di lire,
rispettivamente,   negli  anni  1986,  1987  e  1988,  alla
eliminazione  dei  doppi  turni  nelle  scuole  primarie  e
secondarie  di  primo  e  secondo  grado,  compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte, i conservatori di musica e
le accademie di belle arti;
b) quanto   a  800,  400  e  400  miliardi  di  lire,
rispettivamente,  nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle
seguenti finalita’:
1)   conversione,  acquisizione  o  costruzione  di
edifici  allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o
interdistrettuale,  anche mediante sdoppiamento di istituti
esistenti  e  anche  attraverso  strutture  polivalenti, la
presenza   di   diversi   indirizzi  di  studio  di  scuola
secondaria  superiore,  con  una popolazione scolastica non
eccedente  le  mille unita’, con esclusione degli indirizzi
particolarmente  specializzati, per i quali e’ da prevedere
un  bacino  di  utenza  piu’ ampio di quello distrettuale o
interdistrettuale;
2)    completamento   delle   opere   di   edilizia
scolastica,  finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975,
n.  412  o finanziate da comuni e province con mutui a loro
carico  assistiti  da  contributi  regionali  o  con  mezzi
propri;  previste dal progetto generale approvato ed ancora
in  corso  di esecuzione alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
3)  con riferimento ai criteri di cui al precedente
numero  1),  conversione,  acquisizione  e  costruzione  di
edifici  per  nuovi  istituti  di  istruzione secondaria di
secondo  grado,  compresi  i  licei artistici, gli istituti
d’arte,  i  conservatori  di musica e le accademie di belle
arti,  tenuto  conto  della  consistenza  e dell’incremento
della popolazione scolastica (19);
4)   adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  degli
edifici  scolastici  e ristrutturazione di edifici in stato
di  particolare  fatiscenza,  nonche’  di  edifici e locali
destinati  ad  uso  scolastico,  anche  se  attualmente non
adibiti a tale uso.
3.  L’onere  di  ammortamento  dei  mutui  e’ assunto a
carico del bilancio dello Stato.
4.  I  progetti  di  edilizia  scolastica  di  cui alle
lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche
di  impianti  sportivi. A tal fine, nei programmi regionali
di  edilizia  scolastica  sono  favoriti i progetti volti a
realizzare  impianti  sportivi  polivalenti di uso comune a
piu’   scuole   e  aperti  alle  attivita’  sportive  delle
comunita’  locali e delle altre formazioni sociali operanti
nel  territorio,  per  i  quali  si  possono  utilizzare  i
finanziamenti  di  cui  alla predetta lettera b) sino al 15
per  cento  delle risorse annualmente previste. Il Ministro
della  pubblica  istruzione  ed  il  Ministro del turismo e
dello spettacolo definiscono d’intesa i criteri tecnici cui
devono  corrispondere  gli  impianti  sportivi polivalenti,
nonche’  lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  tra le
autorita’   scolastiche   competenti   e  gli  enti  locali
interessati  per  la utilizzazione integrata degli impianti
medesimi.
5.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione
saranno   individuati   gli  enti  destinatari  dei  mutui,
nell’ambito   di   un  programma  annuale  formulato  dalle
regioni,   sentiti   gli   enti  locali  interessati  ed  i
sovrintendenti scolastici regionali.
6.  Il  programma  relativo  all’anno  1986 deve essere
formulato  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore del presente decreto.
7.   Le   regioni  trasmetteranno  al  Ministero  della
pubblica  istruzione, entro i successivi quindici giorni, i
programmi  con  le eventuali osservazioni degli enti locali
interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.
8.  In  caso  di  mancata trasmissione del programma da
parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione,
entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del
termine  di cui al precedente comma 7, formula il programma
medesimo  sulla  base  delle  indicazioni degli enti locali
interessati e del sovrintendente scolastico regionale.
9.  I  programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono
essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica
istruzione  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno. Decorso
inutilmente  tale  termine  si osservano le disposizioni di
cui al precedente comma 8.
10.  Gli  enti interessati inoltreranno la richiesta di
finanziamento  del  progetto esecutivo approvato alla Cassa
depositi  e  prestiti,  entro  il termine di novanta giorni
dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.
11.   Le   quote   dei   finanziamenti   non   concesse
nell’esercizio  cui  sono  imputate possono essere concesse
nei due esercizi successivi».
– Si   riporta   il   testo  dell’art.  1  della  legge
23 dicembre   1991,   n.   430,  recante:  «Interventi  per
l’edilizia  scolastica  e universitaria e per l’arredamento
scolastico:
«Art.   1   (Finanziamento   per   opere   di  edilizia
scolastica).  –  1.  In attesa di un’organica disciplina da
definire  con  una  legge-quadro, per interventi urgenti di
opere   di  edilizia  scolastica  si  provvede  secondo  le
disposizioni del presente articolo.
2.   La  Cassa  depositi  e  prestiti,  secondo  quanto
disposto  dall’art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151,  come  sostituito dalla legge di conversione 12 luglio
1991,  n.  202, e’ autorizzata a concedere mutui ventennali
ai  comuni,  alle  province ed alle istituzioni scolastiche
dotate  di  personalita’  giuridica, che siano proprietarie
degli   immobili  in  cui  hanno  sede,  per  un  ammontare
complessivo  di lire 1.500 miliardi per le finalita’ di cui
al  comma 4.  L’onere di ammortamento dei mutui e’ a carico
dello Stato.
3.  Le  quote  dei finanziamenti di cui all’art. 11 del
decreto-legge  1° luglio  1986,  n.  318,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 1986, n. 488, ancora
disponibili  alla  data di entrata in vigore della presente
legge,  possono  essere concesse, fino al 31 dicembre 1992,
in  applicazione  dei  criteri  definiti al comma 7. Con le
stesse  procedure  e  modalita’  puo’  essere  autorizzata,
nell’ambito  dei  mutui  concessi, una diversa destinazione
dei fondi.
4. Il finanziamento per l’edilizia scolastica di cui al
comma 2 e’ finalizzato:
a) per  non meno di due terzi del suo ammontare, alla
realizzazione  delle  opere  occorrenti  per  l’adeguamento
degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed
agibilita’,  necessarie e indilazionabili in relazione alla
situazione  di  pericolosita’  derivante  dallo stato degli
edifici stessi;
b) per la parte residua, al completamento di opere di
edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti
a   tipi   di   scuole   diverse,  sentito  il  parere  del
provveditore.
5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi
di  cui  al comma 4, si attua con le modalita’ previste nei
commi da 6 a 14.
6.  Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmettono al
Ministro  della  pubblica  istruzione  analitiche richieste
relative  al  fabbisogno  finanziario  per la realizzazione
degli  interventi  di  cui  al comma 4, ivi compresi quelli
inerenti  ad immobili destinati ad uso dei licei artistici,
conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.
7.  Il  Ministro  della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
regioni  e le province autonome, con proprio decreto, sulla
base  delle  richieste  di  cui  al  comma 6, provvede, nei
successivi  trenta  giorni,  a  ripartire  tra le regioni i
relativi  finanziamenti,  ferma  restando la riserva del 40
per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo
comma dell’art.  107  del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni.
8.  Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
Ministro,   formulano,  nei  limiti  delle  somme  ad  esse
assegnate,  il  piano  di  finanziamento, con l’indicazione
degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione
delle  opere  da  realizzare  con  le  rispettive  quote di
finanziamento,  accompagnato  dalle  eventuali osservazioni
degli   enti   locali   interessati  e  dei  sovrintendenti
scolastici.
9.  Decorsi  trenta giorni dalla trasmissione dei piani
regionali,  in  assenza  di  osservazioni del Ministro, gli
enti  interessati  inoltrano immediatamente la richiesta di
finanziamento  del  progetto esecutivo approvato alla Cassa
depositi  e  prestiti,  che  provvede  alla concessione dei
mutui.
10.  Gli  enti locali devono provvedere all’affidamento
delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della
concessione del mutuo.
11.  Decorso  inutilmente il termine di cui al comma 6,
nei  successivi  trenta  giorni il commissario del Governo,
sentiti  il  sovrintendente scolastico regionale e gli enti
locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al
Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al
fabbisogno  finanziario.  Analogamente, decorso inutilmente
il  termine  di  cui  al comma 8, relativamente al piano di
finanziamento  provvede,  nei  trenta giorni successivi, il
commissario del Governo.
12.  Decorsi  inutilmente i termini di cui ai commi 9 e
10,   rispettivamente  per  l’inoltro  della  richiesta  di
finanziamento  e per l’affidamento delle opere, ai relativi
adempimenti  provvede un commissario ad acta nominato dalla
regione;  ove la regione non provveda nel termine di trenta
giorni,  il commissario ad acta e’ nominato dal commissario
del Governo.
13.  Per  gli  interventi di cui al comma 4 inerenti ad
immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori
di  musica  ed  accademie  di  belle arti statali, la Cassa
depositi  e  prestiti e’ autorizzata a concedere i mutui di
cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.
14. Il 5 per cento dell’ammontare complessivo di cui al
comma 2  e’  destinato  agli  interventi  di cui al comma 4
inerenti   ad  immobili  di  proprieta’  delle  istituzioni
scolastiche  dotate  di  personalita’ giuridica. I relativi
piani  di  finanziamento  sono formulati dai sovrintendenti
scolastici  regionali.  Alle  richieste di finanziamento ed
all’affidamento  delle  opere  provvedono  direttamente  le
stesse istituzioni scolastiche.
15.   Per   l’applicazione  del  presente  articolo  e’
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l’anno 1993 e
di  lire  165  miliardi  annui  a decorrere dall’anno 1994.
All’onere  di lire 200 miliardi per l’anno 1993 si provvede
mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1991-1993, al
capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando
la  proiezione  per  il  medesimo  anno dell’accantonamento
«Concorso  statale  per mutui contratti dalle province, dai
comuni   e   dalle   comunita’  montane  per  finalita’  di
investimento  di  preminente  interesse  (rate ammortamento
mutui)».
– Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell’art. 2 della
legge  8 agosto  1996, n. 431, recante: «Interventi urgenti
per l’edilizia scolastica»:
«Art.   2   (Accelerazione   delle   procedure  per  la
realizzazione di opere di edilizia scolastica).
1.-3. (Omissis.).
4.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e’  autorizzata a
concedere  mutui,  per  un  importo  non  superiore  a  200
miliardi  di  lire,  a  comuni e province per interventi di
edilizia  scolastica  da realizzare nelle aree depresse del
territorio  nazionale, di cui all’obiettivo n. 1 richiamato
nell’allegato   I  al  regolamento  (CEE)  n.  2081/93  del
Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita’ e
di   urgenza,  di  celere  esecuzione  o  di  completamento
funzionale,  individuati con apposito programma predisposto
dal  Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni
interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per
la  programmazione  economica.  I pareri delle regioni sono
espressi   entro  venti  giorni  dalla  richiesta;  decorso
inutilmente   tale  termine  si  intendono  resi  in  senso
favorevole.  Gli  oneri  di  ammortamento dei mutui vengono
assunti   a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  mediante
parziale utilizzo delle risorse di cui all’art. 4, comma 2,
del  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso
di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi
giorni  dalla data della concessione del mutuo, ai relativi
adempimenti  provvede un commissario ad acta nominato dalla
regione;  ove  questa  non  provveda  nel termine di trenta
giorni,  il commissario ad acta e’ nominato dal commissario
di Governo».
– Si  riporta  il  testo  dell’art.  134 del codice dei
contratti  pubblici  relativi a lavori servizi e forniture,
in  attuazione  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 134 (Recesso).
(art.  122,  decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F).
1.  La stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque  tempo  dal  contratto  previo  il  pagamento dei
lavori  eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in  cantiere,  oltre al decimo dell’importo delle opere non
eseguite.
2.  Il  decimo dell’importo delle opere non eseguite e’
calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti
del  prezzo  posto  a  base  di  gara, depurato del ribasso
d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
3.  L’esercizio  del diritto di recesso e’ preceduto da
formale  comunicazione  all’appaltatore  da  darsi  con  un
preavviso  non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua
il collaudo definitivo.
4.  I  materiali  il  cui  valore e’ riconosciuto dalla
stazione  appaltante  a  norma  del  comma 1  sono soltanto
quelli  gia’ accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5.  La  stazione  appaltante  puo’  trattenere le opere
provvisionali  e  gli  impianti che non siano in tutto o in
parte  asportabili  ove  li ritenga ancora utilizzabili. In
tal  caso  essa  corrisponde all’appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
lavori  eseguiti,  un  compenso  da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6.  L’appaltatore  deve  rimuovere  dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e   deve   mettere   i  predetti  magazzini  e  cantieri  a
disposizione   della   stazione   appaltante   nel  termine
stabilito;  in  caso  contrario  lo  sgombero e’ effettuato
d’ufficio e a sue spese».
– Si  riporta il testo del comma 625, dell’art. 1 della
legge  27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«625.   Per   l’attivazione   dei   piani  di  edilizia
scolastica  di  cui all’art. 4 della legge 11 gennaio 1996,
n.  23,  e’  autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l’anno  2007  e  di  100 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2008  e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate
annualmente ai sensi del precedente periodo e’ destinato al
completamento  delle  attivita’  di messa in sicurezza e di
adeguamento  a  norma degli edifici scolastici da parte dei
competenti   enti  locali.  Per  le  finalita’  di  cui  al
precedente  periodo,  lo  Stato, la regione e l’ente locale
interessato   concorrono,  nell’ambito  dei  piani  di  cui
all’art.  4  della  medesima legge n. 23 del 1996, in parti
uguali  per l’ammontare come sopra determinato, ai fini del
finanziamento  dei singoli interventi. Per il completamento
delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma,
le  regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al
riguardo,  comunque  non  successivo  al  31 dicembre 2009,
decorrente   dalla   data  di  sottoscrizione  dell’accordo
denominato  «patto  per  la  sicurezza» tra Ministero della
pubblica  istruzione, regione ed enti locali della medesima
regione».
– Si  riporta  il  testo dei commi 5, 7 e 9 dell’art. 4
della  legge  11 gennaio  1996,  n. 23, recante: «Norme per
l’edilizia scolastica»:
«5.  Entro  centottanta  giorni dalla pubblicazione del
piano  generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli
enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
degli  interventi  relativi  al  primo  anno del triennio e
provvedono  alla  richiesta  di  concessione dei mutui alla
Cassa  depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante
invio dei relativi atti deliberativi, alla regione».
«7.   Gli  enti  territoriali  competenti  sono  tenuti
all’affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
dalla comunicazione della concessione del mutuo».
«9.  I  termini  di  cui  ai  commi 4,  5,  7 e 8 hanno
carattere  perentorio.  Qualora  gli  enti territoriali non
provvedano  agli adempimenti di loro competenza, provvedono
automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita’ alla
legislazione  vigente.  Decorsi  trenta  giorni, in caso di
inadempienza  delle  regioni  o  delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  provvede  automaticamente  in  via
sostitutiva il commissario del Governo».

Art. 8.
Norme finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((  1-bis.  Sono  fatte  salve  le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.))
2.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella ((Gazzetta Ufficiale)) della Repubblica italiana
e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge

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